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Ai sensi del D.L. del 27/05/2008 n. 93 art. 1,
in vigore dal 29/05/08 a decorrere dall'anno 2008
l'imposta comunale sugli immobili non è dovuta per
l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale,con
eccezione delle abitazioni di categoria A1,A8 e A9 L’esclusione opera anche
in relazione alle pertinenze dell’abitazione principale e delle
abitazioni assimilate a quella principale dal vigente
regolamento comunale I.C.I.
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