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Modalità Ricorsi

Ufficio Territoriale del Governo C.so Monforte 27 Milano Tel. 027758

Ai sensi dell'articolo 203 del Decreto Legislativo 285/92, e successive modifiche ed integrazioni, il trasgressore o gli obbligati in solido, nel termine di 60 giorni dalla notificazione del  verbale di contestazione,qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti, possono proporre ricorso al Prefetto del Luogo di avvenuta contestazione (Milano).
 
Il ricorso deve essere presentato al Prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure presso la sede del comando di Polizia Locale di Noviglio Piazza Roma 1,dove può essere presentato a mani oppure con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
 
Nel ricorso può essere eventualmente richiesta l'audizione personale.
Si avverte che, ai sensi dell'art. 204 Decreto Legislativo 285/92 il Prefetto, qualora ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo editale per ogni singola violazione.
 
Ai Sensi dell'art. 204-bis Decreto Legislativo 285/92 , e successive modifiche e integrazioni , in alternativa al ricorso proponibile al Prefetto, il trasgressore o gli obbligati in solido, nello stesso termine di 60 giorni e sempre qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, può proporre ricorso al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.
 
Si avverte che, ai sensi dell'art 204-bis Decreto Legislativo 285/92 " in caso di rigetto del ricorso, il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
 
Qualora entro i termini previsti non sia stato proposto ricorso o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il presente verbale costituirà titolo esecutivo per la sanzione coatta di una somma pari alla metà del massimo editale e per le spese di procedimento e notifica.
 
 
Giudice di Pace di Pavia Via Luigi Porta 14 27100 Pavia Tel. 0382398506/7
E' possibile farlo presentare da terzi muniti di delega in carta semplice
Il ricorso può essere depositato presso la Cancelleria  a mani personalmente oppure spedito a mezzo raccomandata A/R e deve contenere: le generalità del ricorrente, l'elezione di domicilio, gli estremi del provvedimento impugnato (numero multa) l'indicazione dell'ente accertatore (Comune di ... Prefettura di ...), i motivi di opposizione e le conclusioni.
Il ricorso va sottoscritto.
Il ricorso deve essere depositato in ORIGINALE  + 3 COPIE SEMPLICI (in caso di cartella esattoriale ORIGINALE + 4 COPIE SEMPLICI).
Al ricorso deve essere allegato l'ORIGINALE DEL PROVVEDIMENTO OPPOSTO.
Facoltativo :per ottenere l'attestazione di avvenuto deposito in Cancelleria, è necessario munirsi di una ulteriore copia del ricorso
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Tutte le fasi del ricorso sono esenti da bolli, diritti e tasse.
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La presentazione del ricorso non sospende l'esecutorietà del provvedimento impugnato. Ad esplicita richiesta del ricorrente il Giudice valuta la concessione della sospensione dell'esecuzione.
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L'ufficio è aperto al pubblico dal Lunedì a Sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30
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