Ai sensi dell'articolo 203 del
Decreto Legislativo 285/92, e successive modifiche ed integrazioni,
il trasgressore o gli obbligati in solido, nel termine di 60 giorni
dalla notificazione del verbale di contestazione,qualora
non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti,
possono proporre ricorso al Prefetto del Luogo di avvenuta contestazione
(Milano). |
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Il ricorso deve essere presentato
al Prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
oppure presso la sede del comando di Polizia Locale di Noviglio
Piazza Roma 1,dove può essere presentato a mani oppure
con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. |
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Nel ricorso può essere
eventualmente richiesta l'audizione personale.
Si avverte che, ai sensi dell'art. 204 Decreto Legislativo 285/92
il Prefetto, qualora ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza
motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata,
nel limite non inferiore al doppio del minimo editale per ogni
singola violazione. |
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Ai Sensi dell'art. 204-bis Decreto
Legislativo 285/92 , e successive modifiche e integrazioni , in
alternativa al ricorso proponibile al Prefetto, il trasgressore
o gli obbligati in solido, nello stesso termine di 60 giorni e
sempre qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta,
può proporre ricorso al Giudice di Pace del luogo della
commessa violazione. |
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Si avverte che, ai sensi dell'art
204-bis Decreto Legislativo 285/92 " in caso di rigetto del
ricorso, il giudice non può escludere l'applicazione delle
sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente
di guida. |
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Qualora entro i termini previsti
non sia stato proposto ricorso o non sia avvenuto il pagamento
in misura ridotta, il presente verbale costituirà titolo
esecutivo per la sanzione coatta di una somma pari alla metà
del massimo editale e per le spese di procedimento e notifica. |
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Giudice di Pace di Pavia Via
Luigi Porta 14 27100 Pavia Tel. 0382398506/7 |
E'
possibile farlo presentare da terzi muniti di delega in carta
semplice
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Il ricorso può essere depositato
presso la Cancelleria a mani personalmente oppure spedito
a mezzo raccomandata A/R e deve contenere: le generalità del
ricorrente, l'elezione di domicilio, gli estremi del
provvedimento impugnato (numero multa) l'indicazione dell'ente
accertatore (Comune di ... Prefettura di ...), i motivi di
opposizione e le conclusioni.
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Il ricorso va sottoscritto.
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Il ricorso deve essere depositato in
ORIGINALE + 3 COPIE SEMPLICI (in caso di cartella
esattoriale ORIGINALE + 4 COPIE SEMPLICI).
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Al ricorso deve essere allegato
l'ORIGINALE DEL PROVVEDIMENTO OPPOSTO.
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Facoltativo
:per ottenere
l'attestazione di avvenuto deposito in Cancelleria, è necessario
munirsi di una ulteriore copia del ricorsoE'
possibile farlo presentare da terzi muniti di delega in carta
semplice
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E'
possibile farlo presentare da terzi muniti di delega in carta
semplice |
Tutte le fasi del ricorso sono
esenti da bolli, diritti e tasse.E'
possibile farlo presentare da terzi muniti di delega in carta
semplice
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La presentazione del ricorso non
sospende l'esecutorietà del provvedimento impugnato. Ad
esplicita richiesta del ricorrente il Giudice valuta la
concessione della sospensione dell'esecuzione.E'
possibile farlo presentare da terzi muniti di delega in carta
semplice
E'
possibile farlo presentare da terzi muniti di delega in carta
semplice
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L'ufficio
è aperto al pubblico dal Lunedì a Sabato dalle ore 8.30 alle
ore 13.30 |
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