Presentare domanda per assegno di maternità
Scheda del servizio
ASSEGNI DI MATERNITÀ 2020
Art. 74 D.Lgs. 151/2001
(ex art. 66 L. 448/1998 e successive modifiche, D.P.C.M 452/2000 e successive modifiche e integrazioni).
L’assegno di maternità concesso con provvedimento del Comune e pagato dall’INPS è un assegno pari a euro 348,12 mensili per 5 mensilità = euro 1.740,60
L’assegno spetta, per ogni figlio/a nato/a nel 2020, solo alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).
Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo ( regolarmente soggiornante e residente in Italia, purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento oppure la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA
Possono presentare la domanda le madri:
• cittadine italiane
• cittadine comunitarie
• cittadine non comunitarie residenti in Italia in possesso del “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” (art.1 del D.Lgs. 3/2007) ex carta di soggiorno di cui all'art. 9 del D.Lgs. 286/1998);
• cittadine non comunitarie ma in possesso della “carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea” (artt. 10 del D.Lgs. 30/2007);
• cittadine non comunitarie in possesso della “carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro” (artt. 17 del D.lgs. 30/2007); Si rammenta che per “familiare” devono intendersi: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (art. 2 del D.Lgs. 30/2007 e circolare n. 19 del 6 aprile 2007 del Ministero degli Interni, punto 2).
• cittadine straniere in possesso dello status di rifugiato politico (art.27 del D.Lgs. 251/2007);
La madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo.
Per ottenere l’assegno di maternità la legge prevede che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).
Per l’anno 2020, il Valore Annuo della Situazione Economica (I.S.E.E) del nucleo familiare delle donne su indicate non deve essere superiore a Euro 17.416,66 (G.U. n. 40 del 18.02.2020)
COME E QUANDO SI RICHIEDE L’ASSEGNO
La domanda va presentata in Comune, all’ufficio servizi sociali, entro 6 mesi dalla nascita del bambino/a o, in caso di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, entro 6 mesi dall’ingresso del minore nella famiglia anagrafica della richiedente.
La domanda va compilata su apposito modulo fornito dall' ufficio servizi sociali del Comune. Insieme alla domanda va presentata l’ ATTESTAZIONE I.S.E.E in corso di validità
Occorre inoltre indicare anche le coordinate IBAN della richiedente dell'assegno.
L’ufficio servizi sociali riceve: il lunedì –mercoledì – venerdì dalle ore 8.30 alle 12 ed il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18 e su appuntamento tel 029006076 int 9
(*)Le cittadine non comunitarie che siano in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE, possono presentare, entro sei mesi dall’evento, la domanda di assegno di maternità allegando la ricevuta comprovante l’avvenuta richiesta del titolo di soggiorno; tale domanda è tenuta in sospeso dal Comune fino all’esibizione del titolo (in forma elettronica o cartacea) da parte delle interessate
Art. 74 D.Lgs. 151/2001
(ex art. 66 L. 448/1998 e successive modifiche, D.P.C.M 452/2000 e successive modifiche e integrazioni).
L’assegno di maternità concesso con provvedimento del Comune e pagato dall’INPS è un assegno pari a euro 348,12 mensili per 5 mensilità = euro 1.740,60
L’assegno spetta, per ogni figlio/a nato/a nel 2020, solo alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).
Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo ( regolarmente soggiornante e residente in Italia, purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento oppure la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA
Possono presentare la domanda le madri:
• cittadine italiane
• cittadine comunitarie
• cittadine non comunitarie residenti in Italia in possesso del “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” (art.1 del D.Lgs. 3/2007) ex carta di soggiorno di cui all'art. 9 del D.Lgs. 286/1998);
• cittadine non comunitarie ma in possesso della “carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea” (artt. 10 del D.Lgs. 30/2007);
• cittadine non comunitarie in possesso della “carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro” (artt. 17 del D.lgs. 30/2007); Si rammenta che per “familiare” devono intendersi: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (art. 2 del D.Lgs. 30/2007 e circolare n. 19 del 6 aprile 2007 del Ministero degli Interni, punto 2).
• cittadine straniere in possesso dello status di rifugiato politico (art.27 del D.Lgs. 251/2007);
La madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo.
Per ottenere l’assegno di maternità la legge prevede che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).
Per l’anno 2020, il Valore Annuo della Situazione Economica (I.S.E.E) del nucleo familiare delle donne su indicate non deve essere superiore a Euro 17.416,66 (G.U. n. 40 del 18.02.2020)
COME E QUANDO SI RICHIEDE L’ASSEGNO
La domanda va presentata in Comune, all’ufficio servizi sociali, entro 6 mesi dalla nascita del bambino/a o, in caso di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, entro 6 mesi dall’ingresso del minore nella famiglia anagrafica della richiedente.
La domanda va compilata su apposito modulo fornito dall' ufficio servizi sociali del Comune. Insieme alla domanda va presentata l’ ATTESTAZIONE I.S.E.E in corso di validità
Occorre inoltre indicare anche le coordinate IBAN della richiedente dell'assegno.
L’ufficio servizi sociali riceve: il lunedì –mercoledì – venerdì dalle ore 8.30 alle 12 ed il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18 e su appuntamento tel 029006076 int 9
(*)Le cittadine non comunitarie che siano in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE, possono presentare, entro sei mesi dall’evento, la domanda di assegno di maternità allegando la ricevuta comprovante l’avvenuta richiesta del titolo di soggiorno; tale domanda è tenuta in sospeso dal Comune fino all’esibizione del titolo (in forma elettronica o cartacea) da parte delle interessate
Ufficio di competenza
Documenti - Normativa
- INFORMAZIONI[.pdf 116,87 Kb - 19/03/2020]
Modulistica
- Istanza Assegno di Maternità INPS[.doc 26,5 Kb - 22/03/2016]
Ultimo aggiornamento pagina: 19/03/2020 11:32:15